Sempre in tema di “pace fiscale” con l’Agenzia delle Entrate italiana vi informiamo che entro il 30 aprile saranno annullati in automatico i carichi pendenti fino a 1.000 euro affidati alla Riscossione tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, tranne i casi in cui gli enti interessati non abbiano deciso di non applicare l’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 poi modificata nei termini dal Decreto Milleproroghe.

Nello specifico la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha cambiato le disposizioni sullo “Stralcio” delle posizioni debitorie date dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), stabilendo:

  • differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potevano deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale (Leggi anche Stralcio mini ruoli: gli enti non statali hanno tempo fino al 31.03);
  • introduzione per gli stessi enti creditori della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).

Sulla base di ciò la norma ha previsto:

  • il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
  • fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.

L’annullamento automatico è di tipo “parziale” ed è relativo a:

Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

Mentre non riguarda le somme dovute a titolo di:

  • capitale;
  • rimborso spese per procedure esecutive;
  • diritti di notifica.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del Codice della Strada, l’annullamento riguarda solo gli interessi e non le sanzioni.

Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro 31 marzo, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.

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