Un lavoratore che ha perso il suo posto di lavoro in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione e che percepisce il sussidio di disoccupazione, la Naspi, se si trasferisce all’estero può continuare a usufruire dell’aiuto.

In particolare la normativa comunitaria si riferisce ad alcuni Paesi e a determinati destinatari, nello specifico ai lavoratori disoccupati:

  • di uno stato dell’Unione europea;
  • di uno stato del SEE, ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
  • della Svizzera;
  • di paesi extracomunitari, solo se residenti in uno stato UE e assicurati almeno in due stati membri (circolare INPS 15 marzo 2011, n. 51);
  • apolidi e rifugiati residenti in uno stato membro.

Il diritto alla Naspi è valido tre mesi, che prendono l’avvio dalla data di partenza dall’Italia.

Prima di espatriare il beneficiario deve:

  • essere iscritto da almeno 4 settimane nelle liste di disoccupazione/collocamento del Centro per l’Impiego del Paese in cui hai perso il lavoro (sono possibili eccezioni);
  • richiedere un modulo U2 (ex modulo E 303) – autorizzazione a trasferire l’indennità di disoccupazione – ai tuoi servizi nazionali per l’impiego. Deve essere quindi autorizzato dalle istituzioni a partire;
  • deve essere iscritto come richiedente lavoro nello Stato di destinazione (entro 7 giorni dall’arrivo);
  • deve sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello stato di arrivo.

Il beneficiario di sussidio di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia per cercare lavoro, può godere del diritto per tre mesi con una proroga, laddove lo stato estero lo consenta, fino a sei mesi.

La prestazione Naspi è sospesa finché l’ufficio del lavoro dello stato membro in cui si è recato il disoccupato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta la comunicazione, l’INPS paga direttamente al beneficiario la prestazione dovuta a partire dalla data di partenza dall’Italia.

La stessa sospensione è prevista per chi giunge in Italia, finché il centro per l’impiego non comunica l’iscrizione all’istituzione estera, che provvede poi a pagare la prestazione.

Per mantenere la Naspi all’estero, il beneficiario, prima del trasferimento, oltre a comunicare l’indisponibilità al centro per l’impiego, deve richiedere all’ufficio INPS territoriale il rilascio del documento portatile U2, che serve a evidenziare il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione.

Lo stesso vale per il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, solo che deve comunicare l’indisponibilità e i due documenti di attestazione all’istituzione dello stato estero.

In caso di totalizzazione, il richiedente la prestazione deve specificare nella domanda in quali stati esteri ha lavorato e, se possibile, richiedere l’attestazione dei periodi di assicurazione/occupazione (documento portatile U1) prima della partenza dallo stato estero.

Il beneficiario di disoccupazione Naspi che si reca in un altro stato deve iscriversi entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello stato membro, presentando il documento portatile U2.

Per chi giunge in Italia, è richiesta l’iscrizione al centro per l’impiego con gli stessi tempi e modalità.

Se il lavoratore che si trasferisce non ne da comunicazione al centro per l’impiego, perde il suo diritto alla Naspi.

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