In Italia il 27 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo sulla fiscalità internazionale per l’attuazione della delega fiscale, il cui articolo 7 modifica il regime per i lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019).

Quali sono le novità?

Il nuovo regime si applica ai contribuenti che dal 1° gennaio 2024 trasfertiscono la resideza fiscale in Italia in base all’articolo 2 del TIUR e che percepiscono

  • redditi di lavoro dipendente,
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • redditi di lavoro autonomo.

Questi soggetti potranno godere di un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% con il limite di 600 mila euro e a determinate condizioni:

  • I lavoratori non devono aver avuto la residenza fiscale in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento e devono prendere l’impegno di mantenerla nei successivi cinque anni
  • La prestazione professionale deve essere svolta in Italia come parte di un contratto lavorativo appena stipulato con un datore di lavoro che non sia lo stesso estero precedente e che non appartenga allo stesso gruppo aziendale.
  • La maggior parte del lavoro durante l’anno fiscale deve essere svolta all’interno del territorio italiano.
  • I lavoratori devono dimostrare di avere qualifiche o specializzazioni elevate, come specificato dal decreto legislativo del 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206. Questo include professionisti regolamentati, titolari di qualifiche professionali avanzate che rientrano nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) secondo la classificazione delle professioni CP 2011 dell’ISTAT, con qualifiche ottenute all’estero e riconosciute in Italia.

Resta confermata, invece, la norma per cui il beneficio fiscale spetta:

  • ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), e
  • a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).

L’agevolazione si applicherebbe sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.

La versione aggiornata del decreto del 19 dicembre 2023 chiarisce che i lavoratori che tornano a far parte di aziende dello stesso gruppo in Italia potranno beneficiare degli incentivi fiscali a condizione che la permanenza all’estero sarà stata pari:

  • a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
  • a sette periodi d’imposta nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero, fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.

Inoltre, coloro che rientrano in Italia e hanno almeno un figlio minore, o diventeranno genitori (incluso per adozione) durante il periodo di applicazione del regime fiscale, beneficeranno di un aumento dell’agevolazione fiscale fino al 60%.

Per coloro che trasferiranno la loro residenza anagrafica in Italia nel 2024 e acquisteranno una proprietà da destinare a residenza principale nel paese entro 12 mesi dal trasferimento, l’agevolazione fiscale sarà estesa per altri tre anni fiscali.

Sei un italiano espatriato che desidera rientrare in Italia e godere di questo nuovo regime fiscale? Contatta Canarie Consulting per una consulenza in fiscalità internazionale.