L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.
Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.
La disciplina convenzionale stabilita per le principali categorie di reddito (dividendi, interessi, royalties) dispone, salvo qualche eccezione, la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario, riconoscendo anche allo Stato in cui è residente il soggetto erogante (Stato della fonte) la possibilità di tassare, ma entro limiti espressamente indicati. Questi limiti si concretizzano, in sostanza, nella previsione di aliquote prestabilite che, nella maggior parte dei casi, sono più basse rispetto a quelle vigenti negli ordinamenti nazionali.